Il nostro statuto

 

“ ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLIDALE MILANI A. UNA POLTRONA PER DUE”

TITOLO I. Costituzione , sede, durata e scopi

1. Costituzione e sede

E' costituita un’associazione ai sensi. della legge 398/91 enti non commerciali,

 denominata MICROTEL IL 21 FEBBRAIO 2008 

E CON VARIAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2010 DENOMINAZIONE IN:

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLIDALE MILANI A. "UNA POLTRONA PER DUE”.


I’associazione ha sede legale in Novara, Via Palestro n. 5; potrà inoltre istituire una e più sedisecondarie diverse da quella legale.

Essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

2. Carattere  dell’associazione

L'associazione e rigorosamente apolitica e non  ha fini di lucro.

3. Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopo

L’associazione è fondata sui valori quali amicizia, collaborazione, responsabilità e solidarietà; essa

si propone di costruire una rete di rapporti umani allo scopo di:

a) promuovere la cultura in qualsivoglia ambito e forma venga espressa;

b) svolgere attività con finalità di solidarietà sociale;

c) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione potrà:

a) promuovere attività culturali in Italia ed all”estero, organizzare conferenze, spettacoli.

concerti, concorsi, saggi, attività di ogni genere e manifestazioni connesse;

b) provvedere alla realizzazione, all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni

fotografiche, audiovisivi e materiale vario;

c)  acquistare ed affittare attrezzature, immobili od altri beni strumentali necessari od utili per

lo svolgimento delle proprie attività;

d) svolgere attività commerciali e produttive marginali connesse alle principali.

TITOLO  II. Soci

5. Requisiti dei soci

Possono essere soci i cittadini italiani e stranieri. l soci sono distinti in due categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sono in regola con il versamento della quota sociale;

- Soci Effettivi: coloro che sono accolti a norma dell'art. 6 e sono in regola con il versamento della quota sociale. La qualità di socio comporta la frequenza nella vita dell’associazione e la volontà di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

6. Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su proposta del Presidente. L’accettazione delle proposte per l'ammissione dei nuovi soci è deliberato dal Consiglio direttivo.

7. Doveri dei soci

L'appartenenza all’associazione ha carattere volontario, ma impegna i soci al rispetto delle deliberazioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I Soci dovranno mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio morale o materiale all'associazione.

8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni. da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale. I soci che entro tale data non avranno presentato le proprie dimissioni saranno considerati soci anche per l’anno sociale successivo e tenuti al versamento della quota associativa.

- per delibera di esclusione del Consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità o per altri motivi che comportino indegnità oppure per non aver partecipato almeno a due assemblee ordinarie consecutive senza giustificato motivo;

- per morosità.

9. categorie di sostenitori

Si definiscono sostenitori ordinarie sostenitori benemeriti coloro che effettuano il versamento di un con tributo annuo stabilito per ciascuna categoria dal Consiglio direttivo, pur non assumendo la qualifica di soci. Essi sostengono l'attività e lo sviluppo dell'associazione c partecipano a tutte le iniziative della stessa non riservate esclusivamente ai soci.

TITOLO III. Organi dell’associazione

10. assemblea dei Soci

L’associazione ha nell’assemblea dei soci il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale per approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; delibera altresì in via ordinaria. ed entro il mese di settembre  sul rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea in via straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto. Non è concessa la modificazione essenziale degli articoli 4 e 18; una volontà di modifica  in tal senso comporterà l’automatico scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.

11. Convocazione del’assemblea

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio direttivo o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dei soci da inviarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita; l’avviso recherà il luogo, l'ora e gli argomenti all’ordine del giorno dell'assemblea.

12. Costituzione e deliberazioni dell’ assemblea

L’assemblea in via ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dialmeno la metà più uno dei soci, di persona o mediante delega; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. ln via straordinaria, l’assemblea e regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

E' ammesso l’intervento per delega rilasciata per iscritte ed altro socio:  è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L’assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza, sarà presieduta dal tesoriere o dal Consigliere più anziano presente ed in caso di loro assenza da chi sarà designate dal'assemblea. I verbali dell'assenblea saranno redatti dal segretario del Consiglio direttivo; in caso di assemblea straordinaria, le funzioni di segretario potranno essere assolto da un Notaio. L’assemblea in via ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; l’assemblea straordinaria delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni prese dal’assemblea in conformità alle statuto obbligano tutti i soci, anche se dissenzienti od astenuti.

13. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo e nominato dall’assemblea dei soci. Esso e composto da quattro membri scelti dall’assemblea tra tutti i soci, più il Presidente. [membri del Consiglio direttivo provvederanno a nominare fra loro il tesoriere ed il segretario, entrambi su proposta del Presidente. Il tesoriere sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi; ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne cura l’amministrazione finanziaria, redige l”elenco dei beni mobili ed immobili dell’associazione, è responsabile dell’archivio di tesoreria. Il segretario redige e controfirma con il Presidente i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci; ha la rappresentanza legale dell'associazione, è responsabile dell'archivio di segreteria e curatore dell'elenco delle iniziative dell'associazione, nonché delle formalità burocratiche attinenti alla normale vita associativa.

14. Compiti del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo c investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione tanto ordinaria che straordinaria.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- determinerà annualmente le quote associative;

- verificherà ali'inizio di ogni anno sociale gli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti ovvero prendere opportuni provvedimenti in caso contrario;

- delibererà sull`ammissione dei nuovi soci, dietro proposta. del Presidente;

- deciderà. sugli investimenti patrimoniali, sull`accettazione di donazioni, lasciti testamentari, somme in danaro ricevute da soci o da terzi;

- preparerà e stendere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell’assemblea;

- nominerà e revocherà dirigenti, funzionari ed eventualmente personale dipendente.

Il Consiglio direttivo, nel'ambito  delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, dì:

a) delegati esecutivi, indicando nel verbale di nomina la carica amministrativa da cui essi dipendono; l’accettazione di tale nomina dovrà essere comprovata per iscritto. Rimangono in carica sino alla revoca dell’incarico nel alle dimissioni scritte;

b) dipartimenti specifici, nominandone il responsabile ed ì consulenti, con ruolo di coordinamento, programmazione c realizzazione, a seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, di iniziative settoriali.

15. Deliberazione del Consiglio direttivo

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. ln caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la meta più mio dei Consiglieri. In caso di impedimento alla presenza del Presidente, lo sostituirà il tesoriere. Il Consiglio direttivo si riunirà, su convocazione anche verbale del Presidente-, tutte le volte in cui se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta a trimestre. I Consiglieri impediti a presenziare dovranno dare comunicazione e giustificazione dell’assenza e di ciò sarà data menzione nel verbale del Consiglio direttivo.

16. Durata incarica del Consiglio direttivo

il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cooptati dovranno essere ratificati all’assemblea nella prima riunione utile successiva alla sostituzione. I consiglieri cosi eletti restano in carica sino alla scadenza del mandato del’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo decade e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto o dimissionario  è tenuto o convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. Le cariche sociali sono gratuite, mantenendo soltanto il diritto al rimborso delle spese.

17. Presidente dell' associazione

Il Presidente dell`associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo; egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Nei casi diversi dalla rielezione, per accedere alla carica di Presidente è necessario aver fatto parte per almeno un biennio del Consiglio direttivo. Il Presidente rappresenta l’associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Tali atti potranno essere sottoscritti anche da tesoriere e segretario, ma solo con firma congiunta. Al Presidente è  attribuita  la facoltà di sospendere - per giustificati motivi – dall’incarico dal Consiglio i membri dello stesso, con temporanea assunzione di funzioni e convocazione dell’assemblea ordinaria entro sessanta giorni per la ratifica del provvedimento e le eventuali nuove nomine. Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, può inoltre nominare Procuratori generali o per singoli affari. La revoca del Presidente può essere esercitata dall`assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, dietro proposta motivata di almeno un quinto dei soci o del Presidente onorario.

18. Presidente onorario

I soci fondatori che hanno ricoperto la carica di Presidente assumono, alla Scadenza del mandato, la carica di Presidente onorario, il quale può convocare l`assemblea ordinaria dei soci per discutere di particolari provvedimenti del Consiglio direttivo e del Presidente in carica, nonché per proporre la revoca del mandato al Presidente in carica secondo quanto stabilito dal precedente art. 17. Egli partecipa. alle riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo obbligatorio ma non vincolante. Il Presidente onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa.

TITOLO IV. Finanze e patrimonio

l9. Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell’ammissione all'associazione  nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed a ogni successiva annualità sociale; la quota associativa è intrasmissibile - se non in caso di morte - e non rivalutabile;

- dai contributi e dalle liberalità di soci fondatori  ed effettivi e da versamenti volontari di Sostenitori e di terzi;

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti ed associazioni in genere;

- da sovvenzioni di terzi, donazioni o lasciti testamentari;

- da entrate derivanti da attività commerciali e/o  produttive marginali;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

20. quote associative e contributi annui

Le quote associative dovranno  essere versate dal socio al momento dell’ammissione. I contributi annui sono dovuti per tutto l'anno sociale, indipendente  dalla data di ammissione a socio. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l’anno sociale in corso all’atto delle dimissioni.

21. Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi por qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, tondi, riserve ocapitale durante la vita dell'associazione.

TITOLO V. Norme finali generali

22. Durata dell’esercizio sociale

Gli esercizi sociali iniziano ii 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di o ni anno.

23. Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento. l'assemblea designerà uno o più liquidatori. determinandone i compiti. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fini benefici, ad altre associazioni a carattere non commerciale che operano in identico od analogo settore, o aventi fini di pubblica utilità.

24. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto sarà fatto ricorso alle norme della Legge Italiana vigente, e, per quanto possa occorrere, agli estensibili accordi internazionali.

 

Si approvano espressamente gli articoli  l.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

23.24.